giovedì, giugno 09, 2016
"All'esito di una approfondita e condivisa riflessione", con la sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro depositata oggi, la Corte afferma che il licenziamento del personale pubblico non è disciplinato dalla Legge Fornero, bensì dall'art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

Per il pubblico impiego garanzie intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Con la sentenza della Sezione del Lavoro di oggi, la Corte di Cassazione segna un punto su una questione da tempo controversa, su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento, ma il governo, con il ministro della P.A. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l'art. 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero né dal Jobs act..

Dunque, nessuno dei recenti cambiamenti avvenuti in materia di Diritto del lavoro è da tenere in considerazione per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché diversa sarebbe la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni, il governo sarebbe sempre dell'idea di intervenire con una norma che chiarisca l'esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole.

Un intervento, dunque, che sembrerebbe in controtendenza rispetto a quanto sostenuto da una sentenza della Cassazione che, al contrario sembrava interpretare le modifiche della Fornero anche per gli statali. Ora tutto si riallinea all'interpretazione dell'esecutivo.

In particolare, per la sentenza odierna "non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni", almeno fino ad un "intervento normativo di armonizzazione".

La decisione nasce da un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario - licenziato perché faceva il doppio lavoro - al quale la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti legittimi ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare.


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