La Corte Costituzionale si è espressa ieri in merito all'articolo 116 del codice civile dichiarandolo parzialmente incostituzionale
di Chiara Bartoli
L'articolo 116, comma 1, del codice civile prevede che i cittadini italiani possano sposare immigrati solo se questi si trovano in una situazione giuridica regolare. Ad un immigrato irregolare veniva dunque preclusa la possibilità di contrarre matrimonio con un italiano. La norma aveva come fine quello di evitare i matrimoni “di comodo”, cioè quelle unioni che dopo poco tempo si sciolgono. La Corte ha però dichiarato incostituzionale l'articolo, indicando l'esistenza di altre norme volte ad evitare matrimoni di comodo, specificando che la “condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”, aggiungendo che “è evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare”. La questione della legittimità della norma era stata sollevato dal Tribunale di Catania, in seguito al rifiuto di un ufficiale di Stato alla celebrazione del matrimonio tra una ragazza italiana e un giovane marocchino.
di Chiara BartoliL'articolo 116, comma 1, del codice civile prevede che i cittadini italiani possano sposare immigrati solo se questi si trovano in una situazione giuridica regolare. Ad un immigrato irregolare veniva dunque preclusa la possibilità di contrarre matrimonio con un italiano. La norma aveva come fine quello di evitare i matrimoni “di comodo”, cioè quelle unioni che dopo poco tempo si sciolgono. La Corte ha però dichiarato incostituzionale l'articolo, indicando l'esistenza di altre norme volte ad evitare matrimoni di comodo, specificando che la “condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”, aggiungendo che “è evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare”. La questione della legittimità della norma era stata sollevato dal Tribunale di Catania, in seguito al rifiuto di un ufficiale di Stato alla celebrazione del matrimonio tra una ragazza italiana e un giovane marocchino.
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